L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 30244 depositata il 17 novembre 2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza in materia di separazione personale dei coniugi e, in particolare, dei provvedimenti relativi ai figli e alla regolazione dell’assegnazione della casa familiare, nonché del contributo al mantenimento. Il caso trae origine dal giudizio introdotto da A.A. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 140/2022, con cui era stata confermata l’assegnazione dell’abitazione familiare alla moglie B.B., collocataria del figlio minore, ed era stato imposto al padre il contributo al mantenimento della figlia C.C., allora minorenne e successivamente divenuta maggiorenne. La Corte d’appello dell’Aquila, adita dal padre, aveva revocato il contributo al mantenimento della figlia divenuta maggiorenne e stabilmente convivente con lui, confermando tuttavia l’assegnazione della casa coniugale alla madre e fissando la decorrenza della revoca dell’assegno dalla data di proposizione dell’appello, reputando quella la prima stabilizzazione certa della nuova situazione di fatto. Avverso tale sentenza A.A. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la resistente non si costituiva.
La Suprema Corte, ricostruito il percorso logico-argomentativo dei giudici di merito, esamina innanzitutto la doglianza relativa alla violazione dell’art. 337-sexies c.c. e dell’art. 2697 c.c., con cui il ricorrente contesta il mantenimento dell’assegnazione della casa coniugale alla madre nonostante l’asserito trasferimento stabile di questa presso l’abitazione dei propri genitori, collegato alla scelta scolastica del figlio minore. La Corte d’appello aveva ritenuto, sulla base delle relazioni dei servizi sociali e delle risultanze istruttorie, che tale trasferimento non avesse natura stabile ma fosse circoscritto alle esigenze scolastiche del minore, evidenziando come la madre fosse rientrata nell’abitazione familiare già nell’estate del 2020. Inoltre, la circostanza che la figlia C.C. avesse scelto, sin dalle prime fasi della separazione, di vivere con il padre non comportava – secondo i giudici di merito – alcuna automatica caducazione dell’assegnazione della casa familiare, essendo ancora giustificata dalla collocazione del figlio minore presso la madre.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile, rilevando come la censura, pur formulata ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si risolva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’esame delle prove documentali e testimoniali, la valutazione della loro attendibilità e la selezione delle risultanze ritenute più idonee a fondare la decisione spettano al giudice del merito, il quale non è tenuto a confutare puntualmente ogni singola deduzione difensiva. In particolare, viene ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel regime successivo alla riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella diversa valutazione del medesimo quadro probatorio, essendo limitato alla totale mancata considerazione di un fatto storico specifico. Nel caso di specie, la doglianza tende ad ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, estranea alla funzione del giudizio di legittimità.
Passando al secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 337-bis, 337-ter e 337-sexies c.c., deducendo che, una volta accertato il trasferimento stabile della figlia C.C. presso il padre, la Corte d’appello avrebbe dovuto rideterminare anche la quota di contributo al mantenimento spettante alla madre, divenuta genitore non convivente, alla luce del principio di proporzionalità. La Cassazione ritiene fondato il motivo, ravvisando nella sentenza impugnata un’omessa pronuncia sulla regolazione della ripartizione degli oneri economici tra i genitori dopo il mutamento della situazione di convivenza della figlia. Si ricorda che l’art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento, impone al giudice di considerare le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto anteriormente alla separazione, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascuno. La Suprema Corte sottolinea che l’obbligo di mantenimento presenta una duplice dimensione: da un lato, il rapporto diretto tra genitori e figli, dall’altro, la ripartizione proporzionata degli oneri tra i genitori stessi. Tutti i figli, indipendentemente dalla condizione familiare dei genitori, hanno diritto ad essere mantenuti in modo adeguato e proporzionato alle possibilità economiche familiari, conformemente agli artt. 315-bis e 316-bis c.c. Pertanto, una volta riconosciuto che la figlia C.C. vive stabilmente con il padre, la Corte d’appello avrebbe dovuto determinare anche la quota dovuta dalla madre, tenendo conto delle sue risorse economiche e del suo contributo alla cura del minore eventualmente convivente. La mancata applicazione di tale criterio comporta la cassazione sul punto, con rinvio al giudice territoriale affinché proceda alla rideterminazione del contributo secondo i parametri normativi richiamati.
Infine, la Corte esamina il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’illegittimità della decorrenza della revoca del contributo al mantenimento della figlia fissata dalla Corte d’appello alla data di proposizione dell’atto di gravame. La Cassazione rigetta la doglianza, confermando la valutazione dei giudici di merito secondo cui solo nel corso dell’appello si è verificata la completa stabilizzazione della nuova situazione di convivenza, tale da giustificare la modifica del provvedimento precedente. La contestazione della madre circa la natura temporanea della convivenza con il padre, l’intervento dei servizi sociali per raccogliere la volontà della figlia e l’esigenza di verificare l’effettiva consolidazione della nuova situazione familiare rendono, secondo la Corte, corretta la decisione di far decorrere gli effetti della modifica dal momento in cui la questione è stata introdotta con l’atto di appello, escludendo ogni possibilità di retroattività.
La Suprema Corte, in conclusione, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla mancata rideterminazione della quota di mantenimento a carico della madre e rinviando alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Il principio di diritto che si ricava dalla pronuncia è quello che in caso di mutamento delle condizioni di convivenza di un figlio, che comporti il venir meno del contributo al suo mantenimento a carico di uno dei genitori, il giudice è tenuto a rideterminare, in applicazione dell’art. 337-ter c.c. e del principio di proporzionalità, anche la quota gravante sull’altro genitore, dovendo considerare le risorse economiche di entrambi, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti.
Il rilievo pratico della decisione per gli operatori del diritto è significativo, poiché la Corte richiama con forza l’obbligo del giudice di procedere sempre a una ricostruzione completa ed equilibrata degli oneri economici gravanti sui genitori, evitando che la modifica di una componente dell’assetto di mantenimento lasci irrisolti i rapporti interni tra le parti. La sentenza invita quindi a considerare la dimensione strutturalmente bilaterale del mantenimento, richiedendo un’attenta analisi delle condizioni economiche e delle modalità di cura, affinché ogni provvedimento risulti coerente con il principio di proporzionalità e con la tutela del preminente interesse dei figli.
