Nullità della subordinazione dell’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione dell’attestazione SOA della impresa ausiliata.

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L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 ottobre 2020, n. 22 – Pres. Patroni Griffi, Est. Cirillo, Rel. Noccelli, pronuncia sulla nullità delle clausole del bando e sulla nullità della subordinazione dell’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione dell’attestazione SOA della impresa ausiliata.

La questione era stata rimessa da Cons. St., sez. V, 17 marzo 2020, n. 1920   

Secondo l’Alto Consenso la clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con gli artt. 84 e 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

La nullità ex art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 della clausola del disciplinare di gara che subordini l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione, in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della stessa impresa ausiliata configura un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola, da considerare non apposta, che non si estende all’intero provvedimento, il quale conserva natura autoritativa.

Al cospetto della nullità della clausola escludente contra legem del bando di gara non sussiste l’onere per l’impresa di proporre alcun ricorso perchè tale clausola – in quanto inefficace e improduttiva di effetti – si deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli effetti di legge, salvo impugnare nei termini ordinari gli atti successivi che facciano applicazione (anche) della clausola nulla contenuta nell’atto precedente.

Per un approfondimento 

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 16 ottobre 2020 n. 22

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