Pubblicato ieri 11 novembre 2024 in Gazzetta Ufficiale  il Decreto Legislativo  n. 164 del 31 ottobre 2024 che  apporta modifiche e integrazioni alla riforma del processo civile introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, (c.d. Riforma Cartabia) con l’obiettivo di risolvere problematiche applicative e interpretative emerse nella prima fase di attuazione.

L’intento principale è quello di migliorare la funzionalità del processo civile, confermando l’impianto originario della riforma senza apportare modifiche sostanziali.

La riforma si applica prevalentemente ai procedimenti avviati dopo il 28 febbraio 2023, ma alcuni interventi riguardano anche procedimenti pendenti. Considerando la fase iniziale di applicazione, il correttivo si limita ad apportare modifiche mirate, riservando una revisione più ampia a un secondo momento, in modo da raccogliere dati più significativi. Questo intervento si colloca nel contesto del PNRR, contribuendo agli obiettivi di semplificazione e velocizzazione del processo civile.

Tra i principali interventi previsti dal correttivo vi sono:

  1. Digitalizzazione del processo civile: sono state introdotte misure per semplificare gli adempimenti per le parti e le cancellerie, eliminando procedure obsolete, in linea con l’evoluzione tecnologica.
  2. Semplificazione delle notifiche: le notifiche tramite posta elettronica certificata (PEC) sono state migliorate e ampliate, riducendo i formalismi e rendendo il processo più efficiente.
  3. Chiarificazione della fase introduttiva: è stata riformulata la disposizione dell’articolo 171-bis del codice di procedura civile per rendere più chiara la sequenza degli adempimenti richiesti al giudice nella fase iniziale, evitando inutili ritorni a fasi precedenti.
  4. Estensione del rito di cognizione semplificato: viene favorito l’uso del rito di cognizione semplificato, che permette di ridurre i tempi del processo per le cause che non richiedono istruttoria complessa, nei limiti consentiti dalla legge di delega.
  5. Facilitazione del recupero dei crediti: è stato potenziato il ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo, strumento rapido per il recupero dei crediti.
  6. Ordinanze anticipatorie: è estesa ai procedimenti pendenti la possibilità per il giudice di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande quando risultano manifestamente fondate, come previsto dall’articolo 183-ter del codice di procedura civile.

L’intervento correttivo si allinea ai principi della riforma originaria senza stravolgerne la struttura, ma agisce sui punti critici per rendere il processo più fluido. Le modifiche mirano a migliorare l’efficienza della giustizia civile, risolvendo i problemi di attuazione pratica della riforma e riducendo gli adempimenti burocratici superflui, in particolare attraverso la digitalizzazione. Questo aggiornamento del processo elimina la necessità di alcuni adempimenti analogici, come il deposito degli atti presso la cancelleria e l’elezione di domicilio in un comune situato nel circondario dell’ufficio giudiziario adito.

Il decreto si compone di otto articoli e prevede modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali. Queste modifiche si concentrano sul coordinamento normativo, autorizzato dalla legge delega, che prevede la possibilità di aggiornare o abrogare norme non più rilevanti per garantire un sistema processuale coerente. Il correttivo si pone come un affinamento della riforma, che mantiene inalterati i principi guida ma introduce migliorie per agevolare una giustizia civile più veloce, efficace e in linea con le esigenze attuali.

Il correttivo ha l’intento di intervenire in modo mirato, confermando l’impianto della riforma originaria e rafforzandone gli obiettivi di semplificazione e modernizzazione, con il dichiarato scopo di  rendere il processo civile più accessibile e rispondente agli impegni del PNRR.

Per il testo del Decreto Correttivo 

 

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