Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto rilancio) è stato previsto, tra l’altro, con l’articolo 28 che «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo»

La finalità perseguita dall’intero Decreto rilancio è quella di porre in essere delle misure in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tale contesto l’articolo 28 è inserito nel Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia”, al capo I “Misure di sostegno”. La finalità dell’articolo 28, in particolare, è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell’incidenza dei costi fissi quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche (individuate come quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso).

Con la circolare n. 14, firmata dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

Agenzia delle entrate

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