Art. 17 (modificato il 16 ottobre 1999) – Informazioni sull’esercizio professionale
E’ consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.
- L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale.
- E’ consentita l’informazione nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
- (comma rimasto immutato).
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