Il Consiglio di Stato conferma l’orientamento già espresso nella decisione n. 8/2005 della propria Adunanza Plenaria in materia di cauzione provvisoria nel caso di partecipazione a gare pubbliche in forma di costituendo raggruppamento di concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria con la quale si costituisce la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo raggruppamento, giacché soggetto garantito non è l’ATI nel suo complesso, in quanto non ancora costituita, e non è neppure la sola capogruppo designata, poiché la garanzia riguarda tutte le imprese associande che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell’assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l’Amministrazione.
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