Nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro da parte del consumatore, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 cod. civ., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34, comma 4, cod. cons.

Lo ha ribadito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con ordinanza n. 8268 del 28 aprile 2020

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