Il Consiglio di Stato, sez. IV,  Pres. Poli, Est. Conforti, con la sentenza 9 luglio 2020, n. 4401, ha precisato che, qualora la “stazione appaltante” sia un organismo di diritto pubblico avente la forma della società per azioni, la competenza all’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara sussiste, oltre che in capo al Rup, anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, difatti, sul piano del diritto positivo, con riferimento al provvedimento di esclusione dalla procedura, l’art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 “individua nella “stazione appaltante” il soggetto tenuto ad adottare il provvedimento di esclusione dell’operatore economico”.

Ebbene, il riferimento alla “stazione appaltante”, contemplata dalla norma nella sua “unitarietà” (non venendo indicato puntualmente questo o quell’organo) consente di ravvisare la competenza all’esternazione dell’atto scrutinato anche in capo all’organo della stazione appaltante che, istituzionalmente, assume la posizione apicale. Sia in base ai principi del diritto societario (qualora la stazione appaltante sia una società per azioni) sia in base ai principi del diritto amministrativo (in caso di organismo di diritto pubblico, altrimenti non sarebbe tenuta al rispetto delle norme sull’evidenza pubblica)  competente ad esprimere ed esternare la volontà dell’ente è l’organo di vertice, ossia l’amministratore delegato-organo apicale dell’ente, cosicché il precetto dell’art. 80, che imputa la decisione sull’esclusione dei partecipanti alla gara “alla stazione appaltante” può dirsi pienamente rispettato.

Cons. St., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4401 – Pres. Poli, Est. Conforti

942RomaPalazzoSpada

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