Con ordinanza interlocutoria depositata il 30 aprile 2021, n. 11486, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili, della causa attinente la questione relativa alla nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza – e all’eventuale applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, che ha già costituito più volte oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, con esiti interpretativi tutt’altro che univoci e, comunque, ritenuti ormai non più adeguati rispetto alla frequenza con cui il fenomeno tende a riproporsi ed alla multiforme tipologia dallo stesso assunta negli anni più recenti.
In proposito si rammenta che la Banca d’Italia, con provvedimento n. 55 del 2005, aveva accertato che gli artt. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per le fideiussioni rilasciate a garanzia di operazioni bancarie contrastavano con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in caso di applicazione uniforme.
Le incertezze dell’elaborazione giurisprudenziale sul punto, rilevate anche dalla dottrina, hanno reso evidente, secondo la Prima Sezione della Suprema Corte, la necessità di una rimeditazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di nullità dei contratti stipulati in conformità d’intese restrittive della concorrenza, volta a verificarne l’applicabilità alle fideiussioni bancarie prestate in conformità delle condizioni uniformi predisposte dall’ABI, ed in particolare a stabilire:
a) se la coincidenza totale o parziale con le predette condizioni giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore o legittimi esclusivamente l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno;
b) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all’azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere:
c) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione, e
d) se l’indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l’esclusione di un mutamento dell’assetto d’interessi derivante dal contratto.
Secondo la Prima Sezione, trattasi di questione di massima che riveste particolare importanza, in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie, che consente di attribuire al relativo esame uno spiccato rilievo nomofilattico, tale da giustificare la rimessione degli atti al Primo Presidente, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., affinché valuti la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Cass. Prima Sezione Ordinanza 30 aprile 2021 n. 11486