Lo schema di decreto legislativo che attua la legge delega n. 11/2016, recependo le nuove direttive europee e riformando complessivamente la materia degli appalti e delle concessioni, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 3 marzo. Inizia, quindi, l’iter delle concertazioni e dei pareri previsti dalla legge preliminarmente all’adozione definitiva.
In poco più di un mese (l’approvazione della legge delega è del 26 gennaio u.s.) la Commissione Manzione ha steso il testo della riforma. Molte le novità significative, alcune delle quali potenzialmente in grado di trasformare radicalmente l’approccio all’affidamento e alla gestione dei contratti pubblici, come ad esempio le disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Sotto alcuni aspetti, tuttavia, il testo necessiterebbe di adeguamenti e, soprattutto, chiarimenti. Alcune di disposizioni – complici talora anche i criteri di delega – non sono affatto chiare e non appaiono del tutto coerenti, il che favorisce l’elusione sostanziale dei precetti che le norme, stando alle relazioni illustrative, vorrebbero introdurre.
Nei prossimi giorni vedremo quali saranno i rillievi delle competenti commissioni parlamentare e le eventuali modifiche che verranno apportate allo schema.
Mutamento delle condizioni di fatto e ricalcolo dell’obbligo di mantenimento: la Cassazione richiama il principio di proporzionalità (Ord. n. 30244/2025)
in caso di mutamento delle condizioni di convivenza di un figlio, che comporti il venir meno del contributo al suo mantenimento a carico di uno dei genitori, il giudice è tenuto a rideterminare, in applicazione dell’art. 337-ter c.c. e del principio di proporzionalità, anche la quota gravante sull’altro genitore, dovendo considerare le risorse economiche di entrambi, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti. Lo ha stabilito l’odinanza della Corte di Cassazione n. 30244 depositata il 17 novembre 2025
