Il D.L. 13-05-2011 N. 70, c.d. Decreto Sviluppo (convertito in legge, con modificazioni L. 106/2011), incide profondamente sulla normativa del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006)

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Il c.d. “decreto sviluppo” all’art. 4 è intervenuto su varie disposizione del Codice Contratti, con il dichiarato intento di semplificare le procedure di gara, dare, quindi, impulso agli investimenti e limitare il contenzioso nella materia dei contratti pubblici.
Questi dichiarati intenti sono stati perseguiti, tra l’altro, mediante la modifica di diverse disposizioni dell’art. 38 del Codice Contratti, relative alle cause di esclusione dalle gare pubbliche, nonché attraverso la codificazione, all’art. 46 comma 1-bis del medesimo Codice, del principio della “tassatività delle cause di esclusione” inteso come divieto per le stazioni appaltanti di introdurre all’interno dei documenti di gara (bandi e lettere di invito) cause di esclusione diverse da quelle specificamente indicate dal Codice Contratti, dal Regolamento attuativo, nonché da altre disposizioni di legge vigenti al momento dell’espletamento della gara. Al di fuori delle predette ipotesi espressamente indicate dalla legge, l’esclusione è possibile solo nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Ogni altra eventuale previsione di esclusione introdotta dalle stazioni appaltanti è nulla.
Inoltre, il decreto sviluppo ha previsto che le stazioni appaltanti adottino, per l’espletamento delle gare, i bandi tipo approvati dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate. Tali bandi dovranno indicare le cause tassative di esclusione di cui all’articolo 46, comma 1-bis ed eventuali deroghe al bando – tipo dovranno essere espressamente motivate dalle stazioni appaltanti nella delibera a contrarre.
L’AVCP ha già fornito le prime indicazioni in materia, se vuoi consultarle, clicca qui.

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