La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12050/2020  ha chiarito che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza 75/2019), per il mittente che esegue la notifica a mezzo pec ai sensi dell’art. 16 del dl n. 179/2012, il termine ultimo dell’ultimo giorno utile scade a mezzanotte e non alle ore 21.00.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, difatti, il Giudice delle Leggi ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del D.L. n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45 bis, comma 2, lettera b), D.L. n. 90 del 2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 2014, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta», osservando che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, invero, introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.

Ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno» (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019).

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza n. 12052 del 22/6/2020

 

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