Limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento dai propri genitori (Cass. Ord. 17183/2020)

Home 5 NEWS 5 Limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento dai propri genitori (Cass. Ord. 17183/2020)

Con ordinanza n. 17183, depositata il 14 agosto 2020, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne “convivente” può ottenere il mantenimento a carico dei propri genitori.

Il Collegio ha puntualizzato, in particolare, che, ultimato il prescelto percorso formativo (scuola secondaria, facoltà universitaria, corso di formazione professionale), il maggiorenne debba adoperarsi per rendersi autonomo economicamente. A tal fine, egli è tenuto ad impegnarsi razionalmente e attivamente per trovare un’occupazione, tenendo conto delle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni.

Segnatamente, alla luce del principio di autoresponsabilità che permea l’ordinamento giuridico e scandisce i doveri del soggetto maggiore d’età, costui non può ostinarsi e indugiare nell’attesa di reperire il lavoro reputato consono alle sue aspettative, non essendogli consentito di fare abusivo affidamento sul supposto obbligo dei suoi genitori di adattarsi a svolgere qualsiasi attività pur di sostentarlo ad oltranza nella realizzazione (talvolta velleitaria) di desideri ed ambizioni personali.

Corte di Cassazione, Prima Sezione, Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020

 

Ultime NEWS

Studio Leone cresce nel diritto bancario e finanziario con Leandro Leone

Lo Studio Legale Leone annuncia l’ingresso di Leandro Leone come Junior Partner e responsabile del dipartimento Banking & Finance. Con una significativa esperienza maturata presso primari studi legali italiani e internazionali, Leandro Leone rafforzerà l’assistenza dello Studio in materia di diritto bancario e finanziario, cartolarizzazioni, debt capital markets e finanza strutturata.

leggi tutto

Mancato sgombero di immobili occupati: responsabilità della pubblica amministrazione e tutela del diritto di proprietà secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8640 del 7 aprile 2026, ha affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di mancata esecuzione di un provvedimento di sgombero relativo a un immobile abusivamente occupato. La pronuncia chiarisce che l’obbligo di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari è vincolato e non soggetto a discrezionalità amministrativa. L’inerzia protratta dell’amministrazione integra un illecito civile e può comportare una significativa responsabilità risarcitoria per la lesione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica privata

leggi tutto