Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020) il testo dell’immancabile decreto  Milleproroghe (Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183), che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 23 dicembre.

Tra i tanti termini prorogati dal decreto, che è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in G.U., figurano anche quelli relativi ad alcune disposizioni dello “sblocca – cantieri” (D.L. 32/2019), che avrebbero altrimenti esaurito la propria efficacia proprio allo scadere del 2020.

Difatti, come si ricorderà, lo sblocca cantieri ha introdotto una disciplina eccezionale di durata temporanea, a latere di quella prevista dal Codice Contratti e nelle more dell’annunciata revisione di quest’ultimo. Con il decreto di fine anno (art. 13) viene prorogato – ma solo fino al 30 giugno – l’innalzamento del limite del subappalto al 40%, mentre l’esonero dall’indicazione della terna dei subappaltatori, la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie e la facoltà di procedere all’affidamento della progettazione di un’opera anche se non sono ancora disponibili i fondi per realizzarla vengono estesi sino al 31 dicembre 2021. Altra estensione significativa è quella relativa all’importo dell’anticipazione che può essere riconosciuta all’appaltatore: il D.L. 34/2020 (c.c.m. L. 77/2020), in piena pandemia, ne aveva disposto l’innalzamento al 30% sino al 30 giugno 2021, termine ora prorogato sino al 31 dicembre 2021.

Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 c.d. milleproroghe

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