Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, decidendo su questione di massima di particolare importanza, con sentenza n. 19596 depositata in data odierna, hanno  affermato il seguente principio di diritto: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

La sentenza delle Sezioni Unite pone fine a un perdurante dissenso, sia in giurisprudenziale  che dottrinale, sul problema in questione, che interessa un’amplissima parte del contenzioso civile.

La  Terza Sezione della Cassazione, con Sentenza n. 24629 del 2015 aveva enunciato il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo di conciliazione è da porre a carico della parte opponente.

L’impostazione data dalla predetta sentenza, tuttavia, non ha raccolto, com’è noto, l’unanime consenso degli uffici giudiziari di merito i quali si sono divisi su posizioni tra loro inconciliabili.

La Sentenza odierna pone finalmente termine a un contrasto interpretativo che alimentava enorme incertezza per gli operatori del diritto (con conseguenze aberranti come l’attivazione simultanea di più procedure di mediazione da parte di entrambe le parti in causa)

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020

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