Si avvicina la data fissata per l’apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia indetto da Papa Francesco e l’Autorità Antitrust pubblica le linee guida per l’esercizio della vigilanza sulle attività e sulle opere connesse all’avvio dell’anno giubilare.
Le recenti cronache hanno purtroppo offerto un ritratto impietoso della Capitale e si è dunque avvertita l’esigenza di un controllo più incisivo per evitare che anche questa occasione – come molti altri eventi straordinari – costituisca un valido pretesto per l’aggiramento della normativa vigente in materia di affidamenti pubblici, a tutto beneficio di imprese scorrette se non addirittura colluse con gli ambienti della criminalità organizzata.
Con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015 è stato autorizzato il Piano organico e coordinato degli interventi per il predetto Giubileo, finalizzati alle emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento, richiamando, nei limiti della compatibilità, le disposizioni già dettate per l’Expo dall’art. 30 del D.L. n. 90/2014 (c.c.m. L. 114/2014) e i conseguenti poteri di controllo preventivo attribuiti all’Autorità presieduta da Cantone.
Roma Capitale, ai sensi dell’art. 3 delle citate linee guida, dovrà trasmettere al Presidente dell’ANAC tutti gli atti afferenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi, dagli schemi di determina a contrarre sino a provvedimenti di aggiudicazione definitiva, oltre ad ulteriori documenti afferenti l’esecuzione dei contratti, come le perizie di variante o gli accordi bonari di definizione delle controverse eventualmente insorte.
I tempi nei quali l’ANAC è chiamata a esprimere il proprio parere sono, ovviamente, estremamente compressi, attesa la necessità di non rallentare l’attuazione degli interventi, la cui urgenza non è dubitabile.
Solo sette giorni per le proposte di determina e gli altri atti delle procedure di affidamento e quindici giorni per varianti e accordi, dopo di che gli atti si sanno per verificati positivamente ove non intervenga parere negativo.
Restano esclusi dai controlli preventivi:
a) gli affidamenti di importo modesto (€ 40.000)
b) le perizie di variante di importo inferiore al 5% del contratto originario
c) le variazioni non sostanziali disposte dal D.L. per il miglioramento della funzionalità dell’opera, nel limite del 5% e con copertura garantita dalle somme per gli imprevisti e/o dalle economie di gara
d) le variazioni non sostanziali disposte dal D.L. per la soluzione di aspetti di dettaglio, che non comportino aumenti di spesa
e) le riserve iscritte e le relative relazioni riservate
f) gli atti di affidamento di contratti di sponsorizzazione passiva e i relativi contratti
g) le sponsorizzazioni attive
h) le concessioni che non comportino il pagamento di un prezzo in favore del concessionario
i) gli accordi con altre amministrazioni o organismi di diritto pubblico
j) le sospensioni contrattuali
k) l’attivazione dei procedimenti finalizzati al raggiungimento degli accordi bonari o transattivi
l) gravi inadempimenti o ritardi dell’appaltatore
m) violazioni dei protocolli di legalità.
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