Risoluzione anticipata della concessione di pubblico servizio,rientra della giurisdizione dell’AGO la controversia sui rapporti dare-avere

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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra una società e un Comune a seguito della risoluzione anticipata della concessione di pubblico servizio relativa all’espletamento di un servizio idrico, nel caso in cui occorra valutare il valore patrimoniale di quanto richiesto dall’appellante come rimborso per gli investimenti posti in essere.

Lo ha  chiarito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza 19 aprile 2021 n. 328 – Pres. de Nictolis, Est. Molinaro, secondo il quale, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende le controversie in materia di pubblici servizi (nella quale è ricompreso il servizio idrico), escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. 

La disposizione è stata interpretata, anche per differenza con la previsione di giurisdizione esclusiva in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui alla successiva lett. e), n. 1, il cui oggetto è espressamente limitato alla procedura di affidamento, come comprensiva delle controversie insorte anche in fase esecutiva. La giurisprudenza tradizionale formatasi sull’art. 5, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di concessioni di beni o di servizi, riproposta, quanto ai servizi pubblici, con l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a è nel senso che la giurisdizione amministrativa riguardi tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto, a eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione (ss. uu. 4 agosto 2018, n. 20682 e 26 settembre 2017, n. 22357).

Nel caso all’esame del C.g.a. l’appellante ha chiesto il pagamento in proprio favore di una somma a saldo degli investimenti non ammortizzati per impianti, macchinari e manutenzione straordinaria, per effetto dell’anticipato scioglimento della concessione per la gestione del servizio idrico comunale alla stessa affidato con convenzione.

La controversia attiene all’applicabilità dell’art. 14 della convenzione del 1992, in base al quale “quando, per qualsivoglia ragione, avverrà la risoluzione del presente contratto, il Comune o l’eventuale ditta subentrante – rileverà dalla Società tutte le attrezzature, i materiali, gli apparecchi e gli impianti di proprietà della società stessa, il corrispettivo di quanto sopra sarà determinato con stima da farsi in contraddittorio in base al suo valore industriale al momento del trapasso della gestione. Il Comune – o l’eventuale Ditta subentrante – si farà carico degli oneri connessi ad eventuali finanziamenti ancora in essere per i beni ad esso trasferiti”.

La pretesa sostanziale non implica lo scrutinio dell’esercizio del potere pubblico, essendo limitata a stabilire la debenza, anche in punto di quantum, della somma azionata. La circostanza è resa evidente dalla formulazione della clausola convenzionale, che rimanda a una stima da effettuarsi sulla base del valore industriale dell’intervento effettuato. Si tratta quindi di valutare il valore patrimoniale di quanto richiesto dall’appellante come rimborso per gli investimenti posti in essere, così rientrando nelle controversie concernenti “indennità, canoni e altri corrispettivi” devolute alla giurisdizione del g.o., non venendo in rilievo quel potere pubblico che è sotteso alla scelta legislativa sulla giurisdizione esclusiva del g.a.

La previsione della giurisdizione esclusiva del g.a. si legittima infatti, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in riferimento alle materie nelle quali vi è esercizio, ancorché in via indiretta o mediata, di un potere pubblico (Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 191), così escludendo i “meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio” (Corte cost. 15 luglio 2016, n. 179).

Anche considerando che il Comune ha contestato la debenza delle somme in ragione della mancanza di autorizzazione preventiva rispetto agli investimenti di cui alla pretesa della curatela fallimentare, la circostanza rileva al più in punto di qualificazione dell’azione in termini di arricchimento senza causa, non essendo quindi determinante al fine di radicare la giurisdizione presso questo Giudice.

CGA sentenza 19 aprile 2021 n. 328 – Pres. de Nictolis, Est. Molinaro

 

 

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