Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la recentissima sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994 hanno affermato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a  valle  di  intese  dichiarate  parzialmente  nulle dall’Autorità Garante,  in relazione  alle sole clausole  contrastanti  con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n.  287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono  parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma  3 della  legge succitata  e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una  diversa volontà delle parti».

Secondo le SS.uu. la soluzione da accogliere è quella della nullità relativa delle sole clausole coinvolte in quanto “la nullità  dell’intesa  a  monte  determina,  dunque,  la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema  ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”

Affermano i giudici di Piazza Cavour, difatti, che “deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con  le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un’ipotesi di «nullità parziale»” .

Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione  sentenza 30 dicembre 2021 n. 41994

 

 

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