Telemarketing selvaggio: il Garante Privacy sanziona tre call center

Home 5 NEWS 5 Telemarketing selvaggio: il Garante Privacy sanziona tre call center

Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti. Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti [VEDI PROVVEDIMENTI DOC. WEB N. 95770429577065 9577371] .

Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha effettuato verifiche sull’operato delle società incaricate delle attività di telemarketing.

Dalla complessa attività istruttoria e ispettiva del Garante è emerso che i tre call center avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze ‘fuori lista’. I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. In molti, tra l’altro, avevano più volte manifestato agli operatori dei call center o della società committente la volontà di non essere più disturbati e di essere inseriti nelle cosiddette black list. Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, inoltre, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente, ma erano di provenienza incerta o non verificata e documentata.

Il Garante ha poi rilevato la violazione del principio di privacy by design, ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Nel calcolare l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto, tra i vari aspetti, del differente livello di gravità delle violazioni commesse dai tre call center e della cooperazione offerta all’Autorità, ma anche del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica.

Il primo call center ha commesso il maggior numero di violazioni. Ha, tra l’altro, disturbato un numero più significativo di persone e con un’elevata frequenza, tanto che un utente è stato contattato, nonostante la sua opposizione, anche 155 volte in un mese. Dovrà quindi pagare una sanzione di 80.000 euro.

Anche il secondo call center ha presentato criticità di sistema, relative in particolare alla carente verifica della liceità dei dati contenuti nelle liste di contatto acquistate da imprese terze, anche in relazione alla validità dei consensi forniti per il marketing. Durante l’istruttoria il call center ha, però, affermato di aver proceduto alla nomina di un nuovo Dpo e di aver intrapreso un percorso di complessiva revisione della propria strategia commerciale e della privacy policy. Alla società è stata comminata una sanzione di 15.000 euro.

Al terzo call center è stata contestata una sanzione minore, essendosi adoperato per gestire il problema delle liste di utenze telefoniche “referenziate” tenendo traccia di alcuni elementi come l’origine dei dati e gli operatori che avevano lavorato sulle specifiche utenze. La società, in fase di cessazione delle attività e di liquidazione volontaria, dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.

In tutti e tre i casi, il Garante non ha ritenuto validamente utilizzata la base giuridica del legittimo interesse, ha vietato l’ulteriore utilizzo per il marketing dei dati trattati illecitamente e ha prescritto la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.

Il comunicato stampa del Garante per la Protezione dei Dati Personali

 

 

 

 

Ultime NEWS

Mancato sgombero di immobili occupati: responsabilità della pubblica amministrazione e tutela del diritto di proprietà secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8640 del 7 aprile 2026, ha affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di mancata esecuzione di un provvedimento di sgombero relativo a un immobile abusivamente occupato. La pronuncia chiarisce che l’obbligo di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari è vincolato e non soggetto a discrezionalità amministrativa. L’inerzia protratta dell’amministrazione integra un illecito civile e può comportare una significativa responsabilità risarcitoria per la lesione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica privata

leggi tutto

Mutamento delle condizioni di fatto e ricalcolo dell’obbligo di mantenimento: la Cassazione richiama il principio di proporzionalità (Ord. n. 30244/2025)

in caso di mutamento delle condizioni di convivenza di un figlio, che comporti il venir meno del contributo al suo mantenimento a carico di uno dei genitori, il giudice è tenuto a rideterminare, in applicazione dell’art. 337-ter c.c. e del principio di proporzionalità, anche la quota gravante sull’altro genitore, dovendo considerare le risorse economiche di entrambi, i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno e la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti. Lo ha stabilito l’odinanza della Corte di Cassazione n. 30244 depositata il 17 novembre 2025

leggi tutto

La prelazione del conduttore e la liquidazione concorsuale: la Cassazione n. 28918/2025 chiarisce l’incompatibilità strutturale tra tutela individuale e procedura concorsuale

Con la sentenza n. 28918 del 15 ottobre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato nel diritto della crisi d’impresa: il diritto di prelazione del conduttore di immobile ad uso commerciale, previsto dall’art. 38 della legge n. 392 del 1978, non trova applicazione nelle vendite fallimentari. 

leggi tutto