Il termine lungo per proporre impugnazione (art. 327 c.p.c.) è perentorio, insuperabile e sottratto alla volontà ed alle scelte processuali delle parti.

Lo ha ribadito Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana  nella recente sentenza n.639/2020.

Secondo il Consiglio, difatti, i termini per proporre impugnazione, per conforme giurisprudenza civile ed amministrativa, sono tutti perentori e previsti, come rileva la migliore dottrina, a pena di estinzione del potere concesso alla parte.

In modo particolare il termine “lungo” è da sempre ritenuto un termine residuale, che non è determinato dalla volontà delle parti, ed è finalizzato a fare in modo che la pendenza del rapporto processuale abbia termine definitivamente a prescindere dalle scelte processuali degli attori per eliminare ogni incertezza sulla formazione del giudicato (Cons. St., VI, 23.6.2006 n. 4017).

L’esigenza di certezza di stabilità del giudicato è ancora più rilevante nel processo amministrativo dove, di norma, oggetto dello scrutinio sono gli atti ed i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione.

Sul piano squisitamente lessicale tra il termine “indipendentemente” (art. 327 c. 1 c.p.c.) ed il termine “in difetto” (art. 92, c. 3 c.p.a.) intercorre il tipico rapporto tra genus e species.

Utilizzando il termine “indipendentemente” (genus) si ipotizza che la notifica della sentenza potrebbe esserci come non esserci. Con il termine “in difetto” (species) si considera solo l’ipotesi in cui la notifica non vi sia.

Anche sul piano strettamente linguistico alla species non viene riconosciuta la capacità di modificare l’ontologica essenza del genus.

Il termine lungo rimane perentorio, insuperabile e sottratto alla volontà ed alle scelte processuali delle parti.

Per consolidata giurisprudenza, difatti, il “termine lungo” di impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non può in ogni caso essere superato, neanche nell’ipotesi in cui venga rispettato il termine dei trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata (Cons. St., ad. plen., 8.6.1979 n. 20; Id., 23.3.1979 n. 17).

Nel caso di specie la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia era stata pubblicata il 13 settembre 2019; la stessa era stata notificata il 26 novembre 2019; il ricorso in appello era stato notificato il 23 dicembre 2019, nel rispetto termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza previsto per il rito dell’ottemperanza, ma oltre il termine lungo (nel caso di specie, trattandosi di rito dell’ottemperanza con termini dimezzati,  tre mesi  dalla data di pubblicazione della sentenza (Cons. St., sez IV, 13.9.2019 n. 6242))

Dunque, l’appello è stato dichiarato irricevibile.

C.g.a. 20 luglio 2020, n. 639 – Pres. De Nictolis, Est. Caleca

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