ANAC, Obbligo di provvedimento espresso per la gara project financing non aggiudicata.

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L’Autorità Nazionale Anti Corruzione, con un comunicato del Presidente dell’11 novembre 2020, in considerazione dell’impegno del promotore ed alla luce dei principii di trasparenza, correttezza, legittimo affidamento, economicità dell’azione amministrativa, richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che hanno determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l’amministrazione intende intraprendere, anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del 2016.

Nonostante il sempre maggior interesse del mercato verso gli strumenti di PPP, difatti, talune procedure di gara si concludono senza l’assegnazione dell’affidamento.

ANAC ha inoltre osservato che talvolta l’amministrazione, che in un primo momento ha espresso al mercato l’interesse pubblico alla realizzazione di un certo progetto mediante un provvedimento espresso, non abbia dato atto, in modo espresso, dell’intenzione di abbandonarne l’attuazione, lasciando così in taluni casi incerte le aspettative del mercato rilevante, disattendendo l’obbligo di legge di concludere ogni procedimento amministrativo nei tempi prescritti e con un provvedimento motivato.

Tale fenomeno assume una peculiare connotazione nell’ambito del project financing avviato su iniziativa di un operatore economico privato (promotore), ai sensi dell’art. 183, co. 15, del d.lgs. 50/2016.

In tali casi, il progetto approvato dall’amministrazione aggiudicatrice è posto a base di una gara, alla quale è invitato anche il promotore; a quest’ultimo sono riconosciuti sia obblighi che diritti proporzionati agli investimenti, tecnici ed economici, posti in essere (che si sostanziano, rispettivamente, nell’obbligo di partecipazione e di prestazione della cauzione provvisoria, e nel diritto di prelazione e rimborso del 2,5% del valore dell’investimento in caso di aggiudicazione ad un operatore economico della gara avviata sulla base del progetto presentato dal promotore).

Appare, dunque, opportuno che la legittima intenzione di non proseguire un certo progetto sia espressa in un provvedimento adeguatamente pubblicizzato, al fine di rendere le scelte dell’amministrazione trasparenti, verificabili ed eventualmente contestabili nelle opportune sedi da parte degli operatori economici, in una fisiologica contrapposizione tra la cura dell’interesse pubblico e il perseguimento di quello privato.

Pertanto, in considerazione dell’impegno del promotore ed alla luce dei principii di trasparenza, correttezza, legittimo affidamento, economicità dell’azione amministrativa (cristallizzati nell’art. 30, d.lgs. 50/2016), si richiama l’attenzione delle amministrazioni sulla necessità che la procedura di gara per l’affidamento di un project financing ad iniziativa privata, ove non aggiudicata, sia comunque conclusa da un provvedimento espresso tempestivo nel quale si dia conto delle ragioni che hanno determinato la mancata aggiudicazione e delle conseguenti iniziative che l’amministrazione intende intraprendere, anche in coerenza con l’art. 183 del d.lgs. 50 del 2016.

Comunicato del Presidente ANAC dell’11 novembre 2020

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Immagine tratta dal sito www.anticorruzione.it

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