Dopo la definitiva approvazione della Linea Guida n. 1 sugli affidamenti di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, arriva in porto anche la Linea Guida n. 2 sull’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nel nuovo quadro normativo la corretta applicazione di questo metodo di valutazione – che diventa quello ordinario – è chiaramente un aspetto cruciale per garantire efficienza ed efficacia all’azione amministrativa.
Con la riforma sono scomparsi gli allegati al Regolamento di attuazione che definivano le formule da applicare e descrivevano i metodi multi-criterio o multi-obiettivo più diffusi in letteratura.
Oggi gran parte di quei contenuti sono stati trasfusi nelle linee guida ANAC, enfatizzando tuttavia l’ampio grado di discrezionalità che viene riconosciuto alle stazioni appaltanti dalla riforma.
Si conferma, difatti, che queste ultime possono applicare qualsiasi criterio di determinazione del punteggio finale da assegnare alle offerte purché abbia basi scientifiche, sia proporzionale all’oggetto dell’appalto, non sia discriminatorio e venga accuratamente descritto nel bando di gara.

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