Il 24 novembre 2011 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa C-379/10, promossa dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica italiana per sentir dichiarare contrastanti con il diritto dell’Unione le disposizioni del nostro ordinamento interno (in particolare l’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117) che prevedono che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato possa agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno solo nel caso in cui il giudice abbia agito con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero nel caso in cui gli sia stata negata la possibilità di ottenere un provvedimento, con la precisazione che non può mai dar luogo a colpa grave l’interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove .

In buona sostanza, oggi chi sia stato danneggiato per effetto di una interpretazione palesemente errata di norme UE, anche in aperto contrasto con le indicazioni già fornite sulla specifica materia dalla Corte di Giustizia Europea, non può agire per il risarcimento del danno contro lo Stato.

La Corte di Giustizia ha condiviso le censure della Commissione Europea e ha ritenuto le norme del nostro ordinamento contrastanti con i principi del diritto dell’Unione, osservando, peraltro, che lo Stato italiano non ha richiamato, per confutare le tesi della Commissione, neanche una sola sentenza resa da magistrati italiani che dimostri un’applicazione dell’art. 2 della legge 117/98 conforme ai principi indicati dalla Corte di Giustizia relativamente al diritto al risarcimento del danno.

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