Il 1° luglio 2025 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria formale nei confronti della Federazione dei Consorzi Dolomiti SuperSki (FDSK) e dei dodici consorzi di valle aderenti, ipotizzando una violazione delle norme antitrust italiane ed europee. Al centro del caso vi è la gestione della vendita degli skipass, sia quelli validi per l’intero comprensorio dolomitico sia quelli per le singole aree, e il rigido controllo esercitato dalla federazione sui consorzi locali.
In particolare l’istruttoria è stata avviata nei confronti della “Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki” e dei dodici Consorzi di zona ad essa aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones – Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena – Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia – San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba – Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme – Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria – Bressanone) per presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE.
Il Dolomiti SuperSki è uno dei più noti super-comprensori sciistici d’Europa, con oltre 150 società funiviarie riunite sotto un’unica bandiera. Il giro d’affari è imponente: secondo i dati di bilancio 2024, i ricavi aggregati di FDSK hanno raggiunto i 16,1 milioni di euro, cui si sommano i fatturati dei consorzi di zona come Cortina, Plan de Corones, Val Gardena, Alta Badia, Arabba e molti altri.
Nato nel 1974, il Dolomiti Superski è il comprensorio sciistico più grande d’Italia e del mondo con i suoi 1220 km di piste, 450 impianti di risalita, 30 snowparks, scuole di sci competenti, 50 località suddivise in 12 zone sciistiche nelle province di Bolzano, Belluno e Trento.

La segnalazione all’AGCM è arrivata da SportIt S.r.l. (SPIT), società tech-travel fondata nel 2016 e attiva nel turismo sportivo tramite la piattaforma SnowIt, un marketplace innovativo che consente di acquistare online skipass, noleggi, lezioni di sci, esperienze montane e pacchetti soggiorno. SnowIt ha denunciato il rifiuto sistematico, da parte del FDSK e dei consorzi aderenti, di stipulare accordi commerciali per la vendita degli skipass tramite la propria piattaforma. Eppure, secondo SPIT, il canale online rappresenta ormai circa il 30% del mercato degli skipass, grazie a vantaggi di costo, accessibilità e velocità rispetto alle biglietterie fisiche.
Nel mirino dell’Autorità ci sono le previsioni statutarie del superconsorzio, che non solo gestisce la politica tariffaria del super-skipass Dolomiti SuperSki ma coordina anche quella degli skipass di valle. Ai consorzi di zona viene imposto un “formale impegno” a non stipulare accordi o convenzioni con terzi, senza preventiva autorizzazione del FDSK. Un sistema che, oltre a centralizzare la determinazione dei prezzi, prevede strumenti di vigilanza interna e persino la possibilità di sanzioni economiche o esclusione per chi non rispetti la linea federale.
Secondo l’AGCM, queste pratiche rischiano di restringere la concorrenza in due direzioni: da un lato, limitano l’autonomia commerciale dei singoli consorzi, impedendo loro di scegliere strategie di prezzo o canali di distribuzione innovativi; dall’altro, ostacolano soggetti terzi come SnowIt, che propongono soluzioni tecnologiche potenzialmente capaci di rivoluzionare l’esperienza d’acquisto per gli utenti. Il documento sottolinea come piattaforme digitali avanzate potrebbero introdurre formule di vendita dinamica, come il pay-per-use o prezzi flessibili in base al momento dell’acquisto, nonché strumenti di comparazione fra offerte diverse, stimolando così una maggiore competitività.
Il procedimento avviato dall’AGCM si inserisce nel quadro normativo dell’articolo 2 della legge 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE, che vietano le intese restrittive della concorrenza. Non si tratta solo di un tema tecnico, ma di una questione che tocca l’equilibrio tra tutela della concorrenza e governance consortile, in un settore — quello turistico-sportivo — sempre più interconnesso e digitale.
Il caso Dolomiti SuperSki si candida a diventare emblematico per capire se e come le grandi organizzazioni territoriali possano adattarsi alle sfide dell’innovazione digitale e della concorrenza aperta, senza perdere il controllo su modelli storici di cooperazione.
