Casa familiare e comodato: la Cassazione chiarisce il ruolo del terzo proprietario

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La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza n. 17095 del 25 giugno 2025 (ud. 4 giugno 2025), si è pronunciata in tema di assegnazione della casa familiare in regime di separazione e divorzio.

La vicenda ha origine da un procedimento di separazione personale tra due coniugi, definito con sentenza del Tribunale di Massa n. 420/2019. L’accordo di separazione prevedeva che il marito versasse alla moglie € 350,00 mensili per il mantenimento della figlia minore e un ulteriore contributo di € 500,00 per il pagamento del canone di locazione di un nuovo immobile dove madre e figlia si sarebbero trasferite. La casa familiare, già abitazione coniugale, era infatti di proprietà della madre del marito, comproprietaria con il figlio. L’accordo stabiliva altresì che la casa rimanesse assegnata al marito ma che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del contributo locativo, l’abitazione sarebbe stata nuovamente assegnata alla moglie e alla figlia, senza necessità di ulteriori atti.

All’atto del divorzio, il Tribunale (sentenza del 27 gennaio 2023) affidava la figlia minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e assegnava alla stessa la casa familiare.

Avverso la predetta sentenza il marito proponeva appello impugnando unicamente il capo  relativo all’assegnazione dell’abitazione familiare alla moglie.

La madre del marito (A.A.), comproprietaria dell’immobile e mai parte del giudizio di separazione, interveniva in appello sostenendo che l’assegnazione della casa alla nuora fosse illegittima, in quanto l’immobile non era mai stato oggetto di formale contratto di comodato ma solo di un uso di fatto, cessato al momento del trasferimento della nuora in altro alloggio. A.A. riteneva inoltre che, quale terzo proprietario estraneo ai rapporti coniugali, avrebbe potuto opporsi ex art. 404 c.p.c. e ottenere la restituzione dell’immobile.

La Corte d’Appello di Genova (sentenza n. 1359/2023) rigettava l’appello proposto dal marito e rigettava, altresì,  l’ intervento di A.A., madre del marito, e comproprietaria dell’ immobile assegnato alla moglie, ritenendo provato che tra A.A. e il figlio si fosse instaurato un co

modato familiare implicito, desunto dal comportamento concludente delle parti protrattosi per circa 13 anni e finalizzato a soddisfare esigenze abitative familiari. Tale comodato, secondo la Corte, non era venuto meno per effetto del temporaneo trasferimento della moglie, atteso che l’accordo di separazione prevedeva una condizione risolutiva legata al mancato pagamento del contributo locativo, condizione puntualmente verificatasi.

A.A. ricorreva in Cassazione con sette motivi, denunciando, tra gli altri, violazione degli artt. 344, 404, 105, comma 2 c.p.c., per essere stata qualificata come intervento adesivo la sua opposizione ex art. 404 c.p.c., e contestando la configurazione di un comodato familiare, deducendo che non fosse mai stato stipulato un contratto in tal senso e che, comunque, il trasferimento della nuora altrove avrebbe determinato la cessazione di ogni uso familiare.

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, precisando che:

  • Il comodato di immobile adibito a casa familiare, pur senza limiti di durata, ha natura vincolata alle esigenze abitative della famiglia e perdura anche oltre la crisi coniugale, salvo urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 1809, comma 2, c.c.).
  • Il coniuge affidatario della prole minorenne, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante l’esistenza del provvedimento giudiziale di assegnazione solo se il contratto di comodato abbia previsto (anche implicitamente) la destinazione a uso familiare.
  • La durata del rapporto è determinabile per relationem, ossia fino al venir meno delle esigenze familiari che lo hanno giustificato.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che A.A., pur formalmente proprietaria, non avesse mai abitato l’appartamento assegnato, situato al primo piano, vivendo invece stabilmente al piano terra. Il comportamento concludente del figlio e della nuora, durato oltre un decennio, aveva consolidato un uso familiare dell’immobile. Né la separazione né il temporaneo trasferimento della madre con la figlia altrove avevano fatto venir meno il comodato, in quanto l’inadempimento dell’ex marito al contributo locativo giustificavano il ritorno nella casa familiare.

La Corte ha altresì chiarito che la rinuncia all’assegnazione della casa familiare, in presenza di figli minori, sarebbe comunque nulla ove contraria all’interesse della prole (art. 337-sexies c.c.). La richiesta di rilascio da parte di A.A. è stata dunque ritenuta infondata, sia per carenza di urgente bisogno ex art. 1809 c.c., sia per prevalenza delle esigenze della minore.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che tutela l’assegnazione della casa familiare in funzione dell’interesse prevalente dei figli.

La pronuncia offre chiarimenti significativi sul ruolo del terzo proprietario nel comodato familiare e sulla possibilità (o meno) di opporsi all’assegnazione della casa familiare in sede di divorzio, confermando che la finalità del comodato familiare è proteggere il benessere del nucleo familiare e dei minori, anche a costo di comprimere temporaneamente i diritti reali del comodante, salvo sopravvenienze gravi e documentate.

Secondo la Suprema Corte, il proprietario terzo (nella specie la madre del marito, A.A.) può intervenire nei giudizi di separazione e divorzio solo entro i limiti consentiti dall’ordinamento e  l’opposizione ex art. 404 c.p.c. richiede presupposti rigorosi. La Corte spiega che A.A., pur essendo comproprietaria dell’immobile, non aveva mai abitato il piano assegnato alla famiglia del figlio, né aveva dimostrato un urgente e imprevisto bisogno ex art. 1809 c.c. che giustificasse la richiesta di rilascio.

L’opposizione da lei proposta è stata inquadrata come intervento adesivo, non come vera opposizione di terzo, perché basata su interessi patrimoniali indiretti e non su un diritto autonomo confliggente con la sentenza. La Cassazione conferma dunque che la finalità del comodato familiare è proteggere il benessere del nucleo familiare e dei minori, garantendo continuità abitativa anche a costo di comprimere temporaneamente i diritti reali del comodante, salvo sopravvenienze gravi e documentate, e ribadisce che l’interesse della prole resta criterio dirimente nella valutazione della persistenza del godimento familiare dell’immobile.

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con ordinanza n. 17095 del 25 giugno 2025 (ud. 4 giugno 2025),

 

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