La controversia trae origine dall’opposizione proposta da due garanti avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da Siena NPL 2018 s.r.l., avente causa da Banca Monte dei Paschi di Siena, per somme dovute in forza di fideiussioni rilasciate nel 2015 a garanzia di specifiche operazioni negoziali. Le opponenti avevano eccepito la nullità di alcune clausole contenute nelle garanzie, rilevando che esse riproducevano quelle di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. presenti nello schema predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia nel 2005.
Il Tribunale di Siracusa ha sottoposto alle Sezioni Unite, in primo luogo, la questione relativa all’efficacia del provvedimento della Banca d’Italia rispetto alle fideiussioni stipulate al di fuori del periodo preso in considerazione nell’istruttoria amministrativa, vale a dire gli anni compresi tra il 2002 e il 2005. La seconda questione riguardava invece la possibilità di estendere le conseguenze dell’accertamento anche alle fideiussioni specifiche, e non soltanto a quelle omnibus. Il terzo quesito concerneva, infine, gli effetti derivanti dalla presenza, nel contratto, di una clausola di pagamento “a prima richiesta”, qualora fosse dichiarata nulla la diversa clausola di deroga all’art. 1957 c.c.
La decisione prende le mosse dalla sentenza n. 41994 del 2021, con la quale le stesse Sezioni Unite avevano già affrontato il rapporto tra l’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia e i contratti di fideiussione stipulati “a valle”. In quella occasione era stata riconosciuta la possibilità di dichiarare la nullità parziale delle clausole riproduttive dello schema ABI, salvo che fosse dimostrato che le parti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole nulle. Al provvedimento della Banca d’Italia era stata inoltre riconosciuta una particolare efficacia probatoria in ordine all’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale.

Negli anni successivi erano tuttavia emerse differenti interpretazioni circa i limiti temporali di tale efficacia. Alcune pronunce della Prima Sezione avevano ritenuto che il provvedimento del 2005 non potesse, da solo, dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale in relazione a fideiussioni stipulate successivamente al periodo oggetto dell’istruttoria. In senso diverso, alcune decisioni della Terza Sezione avevano attribuito rilevanza alla riproduzione delle clausole censurate anche in contratti stipulati successivamente. La stessa sentenza delle Sezioni Unite dà conto analiticamente di questo contrasto, richiamando, tra le altre, Cass. n. 30383/2024, n. 1170/2025 e n. 8669/2025, da un lato, e Cass. n. 20648/2024 e n. 27243/2024, dall’altro.
Sul punto, le Sezioni Unite precisano ora che il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 non conserva automaticamente il valore di “prova privilegiata” quando si esce dal perimetro temporale oggetto dell’accertamento amministrativo. Al di fuori di tale ambito, il provvedimento può essere utilizzato come elemento di prova, ma non è da solo sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’intesa o della pratica concordata anticoncorrenziale.
Il giudice di merito deve quindi esaminare concretamente il contenuto dell’accertamento amministrativo e verificarne l’eventuale capacità di proiettarsi anche su periodi anteriori o successivi rispetto a quello direttamente considerato. Per le fideiussioni precedenti, dovrà essere valutato se dal provvedimento emerga l’esistenza di una prassi bancaria già consolidata prima della predisposizione dello schema ABI; per quelle successive, occorrerà invece verificare se gli effetti dell’intesa o della pratica concordata siano perdurati nel tempo. In entrambi i casi, la valutazione è rimessa al giudice del merito sulla base degli elementi probatori acquisiti nel processo.
Le Sezioni Unite affrontano quindi il secondo profilo, relativo alle fideiussioni specifiche. Anche su questo punto la giurisprudenza non aveva espresso un orientamento univoco. Una parte delle decisioni aveva escluso l’applicabilità dell’accertamento della Banca d’Italia alle garanzie relative a singole operazioni, osservando che l’istruttoria del 2005 aveva avuto specificamente ad oggetto lo schema della fideiussione omnibus. Altre pronunce avevano invece ammesso, in termini più ampi, la possibilità di estendere i principi elaborati in materia antitrust anche alle fideiussioni specifiche.
La sentenza chiarisce che il provvedimento della Banca d’Italia riguardava espressamente le fideiussioni omnibus e che, pertanto, la sua efficacia probatoria privilegiata non può essere automaticamente trasferita alle fideiussioni specifiche. Ciò non significa, tuttavia, che queste ultime siano sottratte in assoluto alla disciplina delle intese restrittive della concorrenza. La parte che ne invochi la nullità può dimostrare, attraverso gli ordinari mezzi di prova, che anche la fideiussione specifica costituisce attuazione di un’intesa o di una pratica concordata avente effetti restrittivi della concorrenza. In tale verifica, il provvedimento del 2005 potrà essere preso in considerazione come elemento probatorio, ma, anche in questo caso, non sarà sufficiente da solo.
In risposta ai primi due quesiti, la Corte formula pertanto un principio unitario: qualora una fideiussione specifica, stipulata prima o dopo il periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia, riproduca le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito verificare se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza. A tal fine, l’accertamento amministrativo del 2005 costituisce un elemento di prova, ma non una prova di per sé sufficiente quando ci si trovi al di fuori del suo ambito temporale o oggettivo.
La terza questione esaminata dalle Sezioni Unite riguarda il rapporto tra la nullità della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. e la presenza, nella stessa fideiussione, di una clausola di pagamento “a prima richiesta”. L’art. 1957 c.c. prevede, com’è noto, che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale purché il creditore, entro sei mesi, proponga le proprie istanze contro il debitore e le coltivi con diligenza.
Anche su questo punto si erano formati indirizzi differenti. Secondo una prima ricostruzione, venuta meno per nullità la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., la disciplina codicistica avrebbe dovuto riespandersi integralmente, con la conseguenza che il creditore sarebbe stato tenuto ad attivare una vera e propria iniziativa giudiziale entro il termine previsto dalla norma. Un diverso orientamento attribuiva invece autonoma efficacia alla clausola “a prima richiesta”, ritenendo sufficiente, per impedire la decadenza, una richiesta stragiudiziale tempestivamente rivolta al garante.
Le Sezioni Unite aderiscono a questa seconda impostazione. La sentenza distingue la funzione della clausola di pagamento “a prima richiesta” da quella propria della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. La prima è diretta a consentire un rapido pagamento della garanzia e non rientra tra le clausole censurate dalla Banca d’Italia; la seconda mira invece ad esonerare il creditore dal rispetto dei termini stabiliti dalla disposizione codicistica.
La nullità della clausola che esclude l’applicazione dei termini dell’art. 1957 c.c. non comporta pertanto, secondo le Sezioni Unite, l’automatica invalidità della distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”. Quest’ultima può continuare a produrre i suoi effetti, salvo naturalmente che il giudice del merito accerti, sulla base del concreto contenuto del contratto, l’esistenza di ulteriori ragioni di invalidità.
Ne consegue che, quando la fideiussione contiene una valida clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. inviando al garante, entro il termine previsto dalla norma, una richiesta stragiudiziale di pagamento. Non è quindi necessariamente richiesta l’introduzione, entro lo stesso termine, di un procedimento giudiziario.
Le Sezioni Unite formulano sul punto un autonomo principio di diritto, affermando che, in presenza della clausola di pagamento a prima richiesta, la tempestiva istanza stragiudiziale rivolta al garante è idonea a impedire la decadenza, anche qualora la diversa clausola che esonera dal rispetto dei termini dell’art. 1957 c.c. sia stata dichiarata nulla perché riconducibile a un’intesa o pratica anticoncorrenziale.
La sentenza non decide direttamente l’opposizione a decreto ingiuntivo dalla quale ha avuto origine il rinvio. Trattandosi di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte si limita a enunciare i principi di diritto richiesti e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Siracusa, al quale compete applicarli alla concreta fattispecie e provvedere anche sulle spese.
La pronuncia si colloca così nel percorso avviato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021 e interviene sui principali punti rispetto ai quali, nel periodo successivo, si erano registrate divergenze interpretative tra le sezioni semplici della Corte. Il suo contenuto riguarda, in particolare, l’ambito temporale e oggettivo dell’efficacia probatoria del provvedimento della Banmetca d’Italia, l’applicabilità della disciplina antitrust alle fideiussioni specifiche e gli effetti della clausola di pagamento a prima richiesta ai fini dell’art. 1957 c.c.
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026
