La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8640 del 7 aprile 2026, torna a pronunciarsi su un tema di particolare rilievo pratico e sistematico, quale quello della responsabilità della pubblica amministrazione in relazione alla mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari di sgombero di immobili abusivamente occupati, offrendo una ricostruzione chiara e coerente dei principi che governano la materia.
La vicenda trae origine dall’acquisto, da parte di una società, di un ampio compendio immobiliare sito in Roma, destinato a un progetto di recupero e riqualificazione urbanistica. A distanza di alcuni anni dall’acquisto, l’immobile veniva oggetto di un’occupazione abusiva di notevole consistenza, coinvolgente centinaia di soggetti, tra cui anche nuclei familiari con minori. La società proprietaria, attivatisi gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, presentava denuncia penale e otteneva un provvedimento di sequestro preventivo, convalidato dal giudice per le indagini preliminari, finalizzato alla liberazione del bene.
Nonostante l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale vincolante, l’attività esecutiva rimaneva tuttavia ineseguita. L’organo amministrativo competente, individuato nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, non procedeva allo sgombero, motivando tale inerzia con la mancanza di soluzioni abitative alternative per gli occupanti. In ragione del protrarsi della situazione, la società proprietaria agiva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, deducendo la lesione del diritto di proprietà e del diritto all’iniziativa economica privata, compromessi dall’impossibilità di disporre del bene e di realizzare il programma di valorizzazione immobiliare.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda risarcitoria e con la condanna dello Stato e del Ministero dell’Interno al pagamento di una rilevante somma a titolo di danno patrimoniale. Tale decisione veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Roma, avverso la quale le amministrazioni statali proponevano ricorso per cassazione, articolando diversi motivi di censura, tra cui, in via preliminare, la questione della giurisdizione.
La Corte di Cassazione affronta anzitutto tale profilo, ribadendo che la domanda risarcitoria proposta dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, fondata sull’omessa esecuzione di un provvedimento giudiziario di sgombero, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. In tale ipotesi, infatti, viene in rilievo la lesione di un diritto soggettivo pieno, rispetto al quale l’amministrazione è tenuta a un’attività vincolata, non essendo configurabile alcuno spazio di discrezionalità amministrativa in ordine all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Entrando nel merito della controversia, la Corte riafferma con particolare chiarezza un principio che si colloca al centro dell’ordinamento: la pubblica amministrazione non può scegliere se dare o meno esecuzione a un provvedimento dell’autorità giudiziaria. L’obbligo di esecuzione è incondizionato e costituisce espressione essenziale dello Stato di diritto. L’inosservanza di tale obbligo, soprattutto quando si protragga oltre il tempo ragionevolmente necessario per approntare i mezzi necessari all’esecuzione, integra una condotta illecita omissiva, idonea a fondare responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La Corte sottolinea come tale principio non venga meno neppure alla luce della disciplina introdotta dall’art. 11 del decreto-legge n. 14 del 2017, che ha regolato le modalità di esecuzione degli sgomberi in presenza di esigenze di ordine pubblico. Tale normativa, infatti, non attribuisce alla pubblica amministrazione un potere discrezionale circa l’an dell’esecuzione, ma si limita a disciplinarne le modalità operative, introducendo criteri di priorità e cautele volte a prevenire turbative dell’ordine pubblico. La necessità di contemperare diversi interessi, inclusa la tutela di soggetti in condizioni di vulnerabilità, non può quindi tradursi in una sospensione sine die dell’esecuzione del provvedimento giudiziario.
Particolare rilievo assume, nella motivazione, il richiamo ai principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Corte evidenzia come il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall’art. 6 CEDU, risulterebbe privo di effettività qualora le decisioni giudiziarie definitive non venissero eseguite. L’esecuzione del provvedimento giurisdizionale costituisce, infatti, parte integrante del processo, sicché l’inerzia dell’amministrazione si traduce in una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
In tale prospettiva, l’obbligo della pubblica amministrazione assume una connotazione rafforzata, soprattutto quando il provvedimento giudiziario sia volto a tutelare diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà e il diritto all’iniziativa economica privata. La mancata esecuzione espone non solo l’amministrazione, ma lo Stato nel suo complesso, a responsabilità per il danno ingiusto arrecato al privato.
La Corte esamina, inoltre, le censure relative alla pretesa responsabilità di altri enti e alla dedotta assenza di un obbligo giuridico in capo allo Stato, escludendone la fondatezza. Viene chiarito che la responsabilità risarcitoria trova il proprio fondamento nell’omessa attivazione dei poteri necessari a dare esecuzione al provvedimento giudiziario, indipendentemente dalla distribuzione interna delle competenze amministrative.
Quanto al profilo del concorso di colpa del danneggiato, la Corte esclude che la società proprietaria possa essere ritenuta responsabile, anche solo in parte, del danno subito. Viene evidenziato come il danneggiato avesse tempestivamente attivato gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, ottenendo un provvedimento giudiziario favorevole, e come non possa pretendersi, ai fini dell’esclusione o riduzione del risarcimento, che lo stesso intraprenda ulteriori iniziative giudiziarie, potenzialmente gravose o rischiose. Il dovere di cooperazione imposto dalla buona fede, infatti, incontra il limite dell’apprezzabile sacrificio e non può spingersi fino a imporre l’introduzione di ulteriori giudizi.
All’esito del proprio esame, la Corte rigetta integralmente il ricorso delle amministrazioni statali, confermando la condanna risarcitoria pronunciata nei gradi di merito. La decisione si inserisce in un orientamento ormai consolidato e contribuisce a rafforzare il principio secondo cui l’effettività della tutela giurisdizionale rappresenta un elemento essenziale dello Stato di diritto, non potendo essere compressa da inerzie o difficoltà operative della pubblica amministrazione.
La pronuncia assume particolare rilievo anche sul piano applicativo, in quanto ribadisce con chiarezza che il protrarsi dell’occupazione abusiva di un immobile, in presenza di un provvedimento giudiziario di sgombero non eseguito, può dar luogo a responsabilità risarcitoria di significativa entità a carico dello Stato. Essa offre, pertanto, un quadro di maggiore certezza per i titolari di diritti incisi da situazioni analoghe, confermando che l’ordinamento appronta strumenti effettivi di tutela anche nei confronti delle omissioni della pubblica amministrazione.
