Clausola “visto e piaciuto” e vizi occulti: la Cassazione riafferma i limiti della garanzia contrattuale

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Con l’ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025 (Pres. Grasso, Rel. Caponi) la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della clausola “visto e piaciuto”, riaffermandone l’inoperatività nei casi di occultamento doloso dei vizi da parte del venditore.

La vicenda trae origine dalla vendita di un autocarro usato che, pur avendo superato la revisione il giorno precedente la cessione, presentava gravi difetti strutturali nascosti da una riverniciatura. La Corte d’appello di Brescia aveva accolto la domanda del compratore, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie.

La venditrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il verbale di revisione costituisse prova legale insuperabile (artt. 2699–2700 c.c.) e che la clausola “visto e piaciuto” la esonerasse da ogni garanzia (art. 1490, co. 2, c.c.). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, co. 4, c.p.c., e chiarendo che il certificato di revisione attesta solo la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche, ma non esclude la presenza di vizi occulti.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la clausola “visto e piaciuto” non può operare se i difetti sono stati taciuti in mala fede dal venditore, richiamando gli arresti di Cass. n. 21204/2016 e n. 19061/2024. L’occultamento tramite riverniciatura è stato ritenuto un comportamento idoneo a configurare dolo, rendendo inapplicabile l’esonero di garanzia.

La pronuncia assume rilievo anche oltre il settore automobilistico, offrendo spunti di riflessione anche, ad esempio, in ambito immobiliare. Nei contratti di compravendita, infatti, le clausole di stile non possono coprire condotte scorrette né neutralizzare l’obbligo di informazione gravante sul venditore.

L’ordinanza conferma l’orientamento per cui la buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) rappresenta un limite immanente all’autonomia privata: la tutela dell’affidamento dell’acquirente prevale su ogni clausola standard che tenti di sterilizzare la garanzia legale.

Cassazione ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025 

 

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