Clausola “visto e piaciuto” e vizi occulti: la Cassazione riafferma i limiti della garanzia contrattuale

Home 5 NEWS 5 Clausola “visto e piaciuto” e vizi occulti: la Cassazione riafferma i limiti della garanzia contrattuale

Con l’ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025 (Pres. Grasso, Rel. Caponi) la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini applicativi della clausola “visto e piaciuto”, riaffermandone l’inoperatività nei casi di occultamento doloso dei vizi da parte del venditore.

La vicenda trae origine dalla vendita di un autocarro usato che, pur avendo superato la revisione il giorno precedente la cessione, presentava gravi difetti strutturali nascosti da una riverniciatura. La Corte d’appello di Brescia aveva accolto la domanda del compratore, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e delle spese accessorie.

La venditrice ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il verbale di revisione costituisse prova legale insuperabile (artt. 2699–2700 c.c.) e che la clausola “visto e piaciuto” la esonerasse da ogni garanzia (art. 1490, co. 2, c.c.). La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, correggendo la motivazione ai sensi dell’art. 384, co. 4, c.p.c., e chiarendo che il certificato di revisione attesta solo la conformità del veicolo alle prescrizioni tecniche, ma non esclude la presenza di vizi occulti.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la clausola “visto e piaciuto” non può operare se i difetti sono stati taciuti in mala fede dal venditore, richiamando gli arresti di Cass. n. 21204/2016 e n. 19061/2024. L’occultamento tramite riverniciatura è stato ritenuto un comportamento idoneo a configurare dolo, rendendo inapplicabile l’esonero di garanzia.

La pronuncia assume rilievo anche oltre il settore automobilistico, offrendo spunti di riflessione anche, ad esempio, in ambito immobiliare. Nei contratti di compravendita, infatti, le clausole di stile non possono coprire condotte scorrette né neutralizzare l’obbligo di informazione gravante sul venditore.

L’ordinanza conferma l’orientamento per cui la buona fede contrattuale (art. 1375 c.c.) rappresenta un limite immanente all’autonomia privata: la tutela dell’affidamento dell’acquirente prevale su ogni clausola standard che tenti di sterilizzare la garanzia legale.

Cassazione ordinanza n. 27968 del 21 ottobre 2025 

 

Ultime NEWS

Studio Leone cresce nel diritto bancario e finanziario con Leandro Leone

Lo Studio Legale Leone annuncia l’ingresso di Leandro Leone come Junior Partner e responsabile del dipartimento Banking & Finance. Con una significativa esperienza maturata presso primari studi legali italiani e internazionali, Leandro Leone rafforzerà l’assistenza dello Studio in materia di diritto bancario e finanziario, cartolarizzazioni, debt capital markets e finanza strutturata.

leggi tutto

Mancato sgombero di immobili occupati: responsabilità della pubblica amministrazione e tutela del diritto di proprietà secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8640 del 7 aprile 2026, ha affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di mancata esecuzione di un provvedimento di sgombero relativo a un immobile abusivamente occupato. La pronuncia chiarisce che l’obbligo di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari è vincolato e non soggetto a discrezionalità amministrativa. L’inerzia protratta dell’amministrazione integra un illecito civile e può comportare una significativa responsabilità risarcitoria per la lesione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica privata

leggi tutto