Il “mutuo solutorio” al vaglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (sentenza n. 5841/2025)

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Con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025, resa nel procedimento iscritto al R.G.N. n. 20568/2020, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affrontato e definito in via nomofilattica una questione giuridica oggetto di un contrasto giurisprudenziale: la validità e la natura del cosiddetto mutuo solutorio, ossia di quel contratto di finanziamento in cui le somme erogate non vengono materialmente consegnate al mutuatario, ma sono da questi impiegate – spesso per effetto di operazioni bancarie di giroconto – per estinguere debiti pregressi nei confronti della medesima banca mutuante.

La decisione si inserisce in un contenzioso più ampio, instaurato con atto di opposizione a decreto ingiuntivo e successivamente evolutosi anche in opposizione all’esecuzione, e investe direttamente l’interpretazione dell’art. 1813 c.c., che definisce il contratto di mutuo come quello col quale una parte “consegna all’altra una determinata quantità di danaro […] e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.

Il procedimento trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo richiesto da una banca, che agiva in virtù di un contratto di mutuo fondiario concluso nel novembre 2000. I ricorrenti deducevano, tra gli altri motivi, che il contratto non potesse considerarsi perfezionato per mancata cons

egna effettiva delle somme. L’erogazione, infatti, sarebbe consistita in un mero accredito contabile immediatamente destinato dalla banca stessa all’estinzione di passività pregresse in capo al mutuatario.

A fronte del rigetto delle domande in primo e secondo grado, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024, ha rimesso gli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto interpretativo sul tema della configurabilità e validità del mutuo solutorio.

L’ordinanza interlocutoria ha individuato tre distinti quesiti:

  1. Se, nel caso in cui la somma mutuata sia contestualmente destinata al ripianamento di pregresse passività, possa comunque ritenersi perfezionata la traditio richiesta dall’art. 1813 c.c. e, quindi, validamente concluso un contratto di mutuo.

  2. Se, in caso affermativo, il contratto così concluso possa costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

  3. Se tale qualificazione possa valere anche nel caso in cui l’operazione di giroconto sia stata effettuata autonomamente e immediatamente dalla banca, senza il consenso espresso del mutuatario.

La Corte ha ricostruito i due contrapposti indirizzi giurisprudenziali:

  • Il primo, “tradizionale e prevalente”, afferma che il mutuo solutorio è valido, in quanto l’accredito delle somme in conto corrente è sufficiente a integrare la datio rei giuridica. Si considerano conformi a questo indirizzo, fra le altre, le sentenze:

    • Cass., Sez. I, 9 maggio 1991, n. 5193;
    • Cass., Sez. I, 12 ottobre 1992, n. 11116;
    • Cass., Sez. I, 8 marzo 1999, n. 1945;
    • Cass., Sez. III, 25 luglio 2022, n. 23149;
    • Cass., Sez. III, 30 novembre 2021, n. 37654;
    • Cass., Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 724;
    • Cass., Sez. I, 9 giugno 2023, n. 16377;
    • Cass., Sez. I, 2023, n. 31560;
    • Cass., Sez. III, 2024, n. 5151;
    • Cass., Sez. I, 2024, n. 2779.
  • Il secondo, minoritario, emerso in anni più recenti, nega la validità del mutuo solutorio, ritenendolo privo di un effettivo trasferimento patrimoniale. Si citano:

    • Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20896;
    • Cass., Sez. III, 8 aprile 2020, n. 7740;
    • Cass., Sez. I, 25 gennaio 2021, n. 1517.

Secondo la Corte il contrasto segnalato dalla ordinanza interlocutoria deve essere risolto dando continuità al primo orientamento.

Le Sezioni Unite ribadiscono che il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna della cosa. Tuttavia, precisano che detta consegna può essere anche giuridica e non materiale, laddove il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e la sua imputazione a quello del mutuatario.

Il momento genetico del contratto coincide, pertanto, con l’accredito della somma sul conto corrente del mutuatario, che ne diviene titolare, seppure solo per un breve intervallo, purché la disponibilità giuridica sia effettiva

La Corte afferma che l’espressione mutuo solutorio non designa una figura contrattuale atipica, né un mutuo di scopo. Essa ha valenza meramente descrittiva: indica un particolare uso del mutuo, non una sua alterazione genetica. La destinazione delle somme al pagamento di passività preesistenti non incide sulla causa del contratto, che resta quella del mutuo.

In virtù della natura tipica del contratto, le Sezioni Unite confermano che, ove ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 474 c.p.c., il mutuo solutorio costituisce valido titolo esecutivo. La successiva imputazione delle somme a pagamento è frutto di atti dispositivi ulteriori, estranei alla fattispecie contrattuale.

La movimentazione unilaterale da parte della banca delle somme accreditate – anche se effettuata senza specifica autorizzazione del mutuatario – non elide la validità dell’accredito quale forma di consegna giuridica. La legittimità o meno del prelievo può essere contestata con rimedi restitutori o risarcitori, ma non incide sulla validità del contratto di mutuo.

Le Sezioni Unite precisano che il mutuo fondiario – disciplinato dall’art. 38 T.U.B. – non è mutuo di scopo. Nessuna norma vincola l’erogazione a una specifica destinazione e l’utilizzo delle somme per il pagamento di passività non inficia la causa del contratto.

La sentenza richiama altresì i rimedi predisposti dall’ordinamento a tutela dei creditori. La stipula di un mutuo solutorio può costituire atto revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c., laddove si configuri un mezzo anomalo di pagamento o un atto in frode ai creditori. Tale ipotesi non incide sulla validità del contratto, ma può comportarne l’inefficacia relativa.

In tal senso sono richiamate, tra le altre, le seguenti pronunce:

  • Cass., Sez. I, 22 febbraio 2021, n. 4694;
  • Cass., 2024, n. 26248;
  • Cass., 2024, n. 4376;
  • Cass., 2020, n. 16706.

In chiusura, la Corte enuncia due principi di diritto:

«Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.»

«Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo».

Le Sezioni Unite hanno rigettato i primi due motivi di ricorso, rimettendo la causa alla Seconda Sezione civile della Corte per l’esame dei motivi residui, concernenti questioni di anatocismo, usura, querela di falso e altri profili di nullità e invalidità. Le spese sono state compensate limitatamente alla fase di legittimità decisa.

La sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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