Pantouflage e revolving doors sono due fenomeni strettamente connessi, tipici delle dinamiche tra il settore pubblico e quello privato, che sollevano questioni etiche e giuridiche legate alla trasparenza, alla prevenzione della corruzione e ai conflitti di interesse.

Il termine pantouflage deriva dal francese e letteralmente significa “indossare le pantofole”. In senso figurato, descrive il fenomeno per cui un soggetto che ha ricoperto incarichi nella pubblica amministrazione o in enti pubblici passa a lavorare nel settore privato, spesso in un ambito correlato alle sue precedenti funzioni.

Il termine inglese revolving doors (porte girevoli) descrive un fenomeno più ampio rispetto al pantouflage, che riguarda il passaggio bidirezionale di individui tra incarichi pubblici e privati.

Pantouflage e revolving doors sono fenomeni che evidenziano come il confine tra pubblico e privato possa diventare labile, esponendo le istituzioni al rischio di corruzione o abuso di potere.

La regolamentazione di questi fenomeni mira a garantire trasparenza e fiducia nelle istituzioni pubbliche, bilanciando la libertà individuale di lavorare con l’interesse generale alla tutela dell’imparzialità e della legalità.

Particolare rilievo assume il divieto di tali fenomeni.

Il divieto di pantouflage agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione.

In Italia, l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i funzionari pubblici non possano assumere incarichi presso enti privati che abbiano avuto rapporti significativi con l’amministrazione pubblica in cui prestavano servizio nei tre anni precedenti.

Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal decreto legislativo. 8 aprile 2013, n. 39. Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.

Ora l’ANAC , l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha emanato le Linee Guida, aiutando così le Amministrazioni nell’applicazione del divieto.

Con delibera n. 493, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 25 settembre 2024, vengono forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di pantouflage.

Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio le amministrazioni/enti nella individuazione di misure di prevenzione del pantouflage.
Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

Il Legislatore ha attribuito ad Anac diverse competenze in materia di pantouflage: emanazione di pareri e l’esercizio di un potere regolatorio – Regolamento sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di pantouflage – ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida.

La giurisprudenza ha anche riconosciuto ad Anac la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022.

 

Lo scopo di questo sito non è pubblicitario ma informativo ed è realizzato nel pieno rispetto del Codice di Deontologia Forense