Con la progressiva digitalizzazione della vita quotidiana, i confini tradizionali del concetto di “eredità” si sono ampliati, fino a ricomprendere non solo beni materiali ma anche risorse immateriali, come dati e contenuti digitali. In questo contesto, il Consiglio Nazionale del Notariato ha introdotto e promosso il concetto di eredità digitale, una nozione descrittiva e atecnica che designa l’insieme eterogeneo di rapporti giuridici, situazioni soggettive e beni immateriali che sopravvivono alla morte dell’individuo e che si presentano sotto forma di risorse informatiche o digitali.
Secondo il Consiglio l’eredità digitale si articola in due grandi categorie:
- Risorse offline, ovvero beni digitali memorizzati su supporti fisici o virtuali – come file, documenti informatici, software, immagini, video, archivi personali, nomi a dominio, siti web o blog – conservati su hard disk, pen drive, CD-ROM, server o piattaforme cloud (es. Google Drive, iCloud, Dropbox, OneDrive);
- Risorse online, che si generano e si accumulano tramite la creazione e l’uso di account personali su piattaforme digitali: account di posta elettronica (Gmail, Yahoo, Libero, ecc.), social network (Facebook, Instagram, X, TikTok, WhatsApp), piattaforme finanziarie (come Binance), piattaforme e-commerce (Amazon, eBay) e strumenti di pagamento elettronico (PayPal, Satispay, ecc.).
Queste risorse, seppur immateriali, possono possedere una valenza patrimoniale, ad esempio nel caso delle criptovalute custodite in wallet digitali, oppure non patrimoniale, come nel caso di contenuti affettivi e personali (fotografie, messaggi, video di famiglia). Esistono anche situazioni miste, in cui il contenuto digitale presenta un carattere ibrido e la sua qualificazione giuridica richiede un’attenta analisi caso per caso.
A livello sistematico, l’eredità digitale interroga profondamente le categorie classiche del diritto civile, imponendo un ripensamento del concetto stesso di identità e patrimonio post mortem. Accanto alla “persona fisica”, si afferma progressivamente anche la nozione di “persona digitale”, ovvero quell’insieme di dati e tracce informatiche che, sebbene appartenenti a un soggetto deceduto, continuano a esistere, essere visibili, consultabili e – in taluni casi – monetizzabili nella rete. Il decesso, pertanto, non determina di per sé la scomparsa dell’identità digitale, che può permanere nel cyberspazio ben oltre la morte biologica, dando origine a fenomeni giuridicamente rilevanti come la digital death o morte digitale.
Lo stato dell’arte del quadro normativo, in Italia come in Europa, è frammentario: manca una legislazione organica in materia, e molte questioni sono lasciate alla regolazione pattizia (tramite i contratti di adesione stipulati con i fornitori di servizi digitali) o all’intervento interpretativo della giurisprudenza. I provider, soprattutto quelli extra-europei, adottano spesso condizioni contrattuali che prevedono la non trasferibilità dell’account e l’estinzione automatica dei contenuti digitali al momento della morte dell’utente, salvo diversa disposizione .
In tale scenario, l’intervento dell’autonomia privata diviene essenziale. L’interessato può infatti pianificare la sorte delle proprie risorse digitali mediante strumenti giuridici come il mandato post mortem o il testamento, così da designare soggetti legittimati ad accedere, conservare, cancellare o trasmettere tali beni secondo le proprie volontà.
In questo contesto, il Decalogo sull’eredità digitale, pubblicato il 6 marzo 2025, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, si propone come strumento informativo e pratico rivolto ai cittadini, affinché possano pianificare per tempo la trasmissione delle proprie risorse digitali, evitando contenziosi e disguidi.
Il documento , nasce dall’esperienza ultradecennale del notariato italiano sul tema e si propone come guida pratica per affrontare la complessa questione della trasmissione post mortem delle risorse digitali, ancora oggi priva di una compiuta regolamentazione legislativa.
Ecco, Il Decalogo sull’Eredità Digitale secondo Consiglio Nazionale del Notariato:
-
-
- Il quadro giuridico è incerto e in costante evoluzione. Attualmente, in Italia così come in Europa, non esiste una legislazione specifica. Non contate insomma sul fatto che la legge provvederà per voi. È importante, quindi, pianificare per tempo il passaggio dell’eredità digitale, ovvero l’insieme delle risorse digitali offline (ad esempio file, software e documenti informatici creati e/o acquistati dal de cuius quali immagini, audio, video, film, documenti di testo, nomi a dominio, siti web, blog, ecc.) ed online (come quelle che si formano attraverso gli account di posta elettronica quali Virgilio, Libero, Yahoo, Google; account di social network, come Whatsapp, Instagram, X, Facebook, TikTok; account finanziari come Binance; account di e-commerce come Amazon, Ebay; account di pagamento elettronico come PayPal, Satispay ecc.). E ciò a prescindere dal supporto fisico (ovvero pc, smartphone o tablet, hard disk, pendrive, CD-ROM, DVD, ecc.) e/o virtuale (cloud storage, es. Google Drive, Dropbox, iCloud, OneDrive, ecc.) di memorizzazione.
- Le password non fanno parte dell’eredità digitale, ma sono importanti chiavi virtuali di accesso ad un determinato contenuto digitale, che vanno custodite ed aggiornate. Infatti, come accade sovente, il problema principale risiede nel recupero delle credenziali, magari perse o non condivise per tempo dal de cuius, impedendo così l’accesso ai suoi dati se non a seguito di costose controversie anche internazionali.
- Potete affidare a una persona di fiducia le vostre credenziali d’accesso (username e password) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama mandato post mortem ed è ammesso dal nostro diritto per dati e risorse digitali con valore affettivo, familiare e morale (es. foto, immagini, video personali). Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni. Potete, in alternativa, disporre dei vostri diritti ed interessi digitali per testamento (stabilire, ad esempio, la possibilità o no di accedere ai vostri dati, stabilire chi sia legittimato ad accedere ai vostri computer, ai file ecc.). Il testamento è lo strumento più idoneo in caso di dati e risorse digitali con valore economico, ma non solo
- Affidare la password a qualcuno non significa attribuire, in caso di morte, la risorsa cui essa dà accesso. È bene, poi, evitare l’utilizzo delle password di utenti assenti o defunti per accedere a risorse, dati, servizi e piattaforme online, a maggior ragione se non si è a ciò autorizzati. Per questo, tutte le istruzioni e le disposizioni relative all’uso delle password debbono essere ben chiare: il notaio potrà assistervi e consigliarvi.
- I beni digitali piratati, i contenuti concessi in licenza (ad esempio tutti quelli per cui si paga un canone, come il pacchetto Office365, Netflix, Spotify ecc.), gli account di firma elettronica (ovvero quelli forniti da Aruba, Namirial, Infocert ecc.) e gli account di identità digitale (SPID fornito da PosteItaliane, Aruba, Infocert, Namirial ecc.) sono esclusi dalla successione. Attenzione anche ai dati nella disponibilità del defunto, ma che appartengono a terzi, come datori di lavoro o clienti, perché di regola vanno loro restituiti.
- Le criptovalute o monete virtuali (ad esempio Bitcoin, Ethereum, Tether, Litecoin, Monero, Ripple, Stellar ecc.), normalmente custodite in wallet, sono veri e propri beni digitali con valore economico.
- Attenzione ai conti correnti online: un conto online non è altro che l’estensione virtuale di un conto reale. Gli eredi possono quindi 7 reclamare quanto spetta loro attraverso i canali tradizionali.
- Molto spesso, gli Internet Service Providers (ISP), cioè le società che danno accesso a servizi, spazi e piattaforme sulla rete internet, hanno la propria sede al di fuori del territorio dello Stato e dell’Europa (es. in USA, Cina ecc.). Questo significa che, in assenza di disposizioni espresse relative all’eredità digitale, l’unico modo di accedere ai dati e ai beni digitali dei propri cari defunti è quello di ricorrere a costose e imprevedibili controversie, anche internazionali.
- Alcuni servizi online, di recente implementati dai vari ISP e contenuti nelle condizioni generali di contratto al momento dell’attivazione, attribuiscono la facoltà di creare account commemorativi, di consentire o impedire la divulgazione di dati, di disattivare o chiudere l’account dopo aver “segnalato” il decesso dell’utente. Tra i più noti servizi vi è la funzione per indicare il “contatto erede”, che legittima l’utente designato all’esercizio di alcuni diritti morali, affettivi e familiari ma che, tuttavia, non sempre è in grado di soddisfare gli interessi dell’utente defunto, soprattutto in tema di risorse digitali che abbiano un valore economico e patrimoniale. Altri servizi, invece, prevedono addirittura che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti e, dunque, persi definitivamente.
-
Dunque, in attesa di una compiuta disciplina normativa, si impone un’attività di consapevole pianificazione della sorte delle proprie risorse digitali, affidandosi al testamento, al mandato post mortem o ad altri strumenti di autonomia privata.