L’ABI ha inviato un’ulteriore circolare alle banche nella quale indica che il finanziamento fino a 25.000 euro garantito al 100 percento (decreto legge n.23 del’8 aprile 2020) prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia.
Tale divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi.
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https://www.abi.it/Pagi…/news/CircolareABIFinanziamenti.aspx
Mancato sgombero di immobili occupati: responsabilità della pubblica amministrazione e tutela del diritto di proprietà secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8640 del 7 aprile 2026, ha affrontato il tema della responsabilità della pubblica amministrazione in caso di mancata esecuzione di un provvedimento di sgombero relativo a un immobile abusivamente occupato. La pronuncia chiarisce che l’obbligo di dare attuazione ai provvedimenti giudiziari è vincolato e non soggetto a discrezionalità amministrativa. L’inerzia protratta dell’amministrazione integra un illecito civile e può comportare una significativa responsabilità risarcitoria per la lesione del diritto di proprietà e dell’iniziativa economica privata
